1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata una quota dei fondi statali destinati agli enti locali per interventi riguardanti:
a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per cento;
b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70 per cento;
c) l'associazionismo intercomunale, in misura non inferiore al 50 per cento;
d) contributi e trasferimenti statali minimi per singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;
e) finanziamenti statali per la formazione integrata e finalizzata nella pubblica amministrazione, ai sistemi informativi e all'e-government;
f) eventi straordinari.
2. Le risorse riservate ai comuni montani e alle comunità montane ai sensi del comma 1 sono ripartite in base ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4.